Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5686 del 26 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:5686CIV

Massima

Massima ufficiale
Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l`entita` del danno arrecato, non ha altri limiti, attesa la necessaria genericita` della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art.  40 cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all`incolumita` personale, nonche` la liberta` dell`iniziativa economica.  L`accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalita` di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all`incolumita` delle persone e alla integrita` degli impianti produttivi.    conforme: [s80\00711]

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