Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24603 del 30 giugno 2010

ECLI:IT:CASS:2010:24603PEN

Massima

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Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 è integrato dalla prova di un vincolo associativo di natura permanente tra tre o più persone, impegnate nella realizzazione di un comune programma volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti. Tale vincolo associativo può essere desunto da facta concludentia, quali la predisposizione di un minimo di organizzazione, il contatto continuo tra gli spacciatori, l'effettuazione di continui viaggi per il rifornimento della droga, la predisposizione di forme di copertura, di basi logistiche e di beni materiali necessari per le operazioni delittuose, nonché dalla commissione di reati rientranti nel programma criminoso e dalle loro specifiche modalità esecutive. La prova del reato associativo può essere desunta da una serie di episodi singoli, ciascuno dei quali può non apparire significativo, ma che, unitariamente considerati, valgono a integrare quel quadro di stabilità dell'organizzazione, di suddivisione dei ruoli e di disponibilità ad una serie indeterminata di delitti, che costituisce caratteristica inconfondibile della partecipazione associativa. Ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato di importazione di sostanze stupefacenti, è sufficiente la consapevolezza e la volontarietà dell'apporto fornito dall'agente, desumibile dalle concrete modalità del suo intervento, senza che sia necessaria la prova di una sua diretta partecipazione alle fasi esecutive del reato. La circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. non è applicabile quando l'apporto del concorrente, pur non essendo determinante ai fini della realizzazione del reato, abbia comunque avuto un'efficacia causale non del tutto marginale. Ai fini della prova della responsabilità penale, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia devono essere adeguatamente riscontrate da elementi di prova individualizzanti, che dimostrino il collegamento tra il fatto attribuito all'imputato e il suo specifico contributo causale, non essendo sufficienti meri elementi indiziari generici, preesistenti alla commissione del reato e non direttamente riferibili alla persona dell'imputato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. FAZIO ((omissis)) - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Be. Br. , Pi. Lu. , Pi. Pi. , Pi. Ma. Di. ;

avverso sentenza della Corte di Appello di Milano, resa in data 3 aprile 2008;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. ((omissis)) Fazio;

udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. ((omissis)) che ha concluso per la declaratoria di rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata, la Corte di Ap…

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