Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1370 del 2005

ECLI:IT:TARLAZ:2005:1370SENT

Massima

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Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull'istanza di un privato costituisce un obbligo di provvedere, la cui violazione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che possa trovare ingresso l'apprezzamento di un interesse proprio ed autonomo di terzi intervenuti nel giudizio, il quale deve essere limitato alla sola declaratoria in astratto dell'obbligo di provvedere, senza alcun accertamento della fondatezza della sottostante pretesa. La pubblica amministrazione ha il dovere di pronunciarsi espressamente sulle istanze presentate dai privati, entro i termini previsti dalla legge. Il silenzio serbato oltre tali termini configura un silenzio-rifiuto, che legittima il privato a proporre ricorso per l'accertamento dell'obbligo di provvedere. Tuttavia, qualora il privato non abbia più interesse alla coltivazione del ricorso, ad esempio perché la sua pretesa è stata soddisfatta, il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza che possano essere valutati eventuali interessi di terzi intervenuti nel giudizio. Infatti, il giudizio sul silenzio-rifiuto è finalizzato unicamente alla declaratoria in astratto dell'obbligo di provvedere, senza alcun accertamento nel merito della fondatezza della richiesta del privato. Pertanto, l'intervento di terzi, privo dei requisiti di legge, non può essere ammesso, in quanto estraneo all'oggetto del giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2681/94, proposto da ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, c. so Trieste, n. 185;
C O N T R O
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), presso il quale elettivamente domicilia negli uffici dell'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
PER L'ACCERTAMENTO
dell'obbligo di rispondere e dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza-diffida proposta dai ricorrenti, notificata il 2 novembre 1993, riguardante l'emanazione di un provvedimento positivo concernente la domanda di completamento dei lavori del capannone realizzato in via ((omissis)), sull'area distinta in…

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