Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10135 del 11 novembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:10135PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della determinazione della modica quantità di sostanze stupefacenti, cui si riferisce l' art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, è necessaria un'analisi merceologica, tenendosi conto della natura, della qualità e del peso delle anzidette sostanze illecitamente detenute o cedute.(Nella specie, in applicazione dell'esposto principio, è stato escluso che 40 grammi di cocaina fossero da rapportare alla modica quantità, puntualizzandosi il fine ispiratore della legge n. 685 del 1975 che ha voluto colpire gli spacciatori, i trafficanti ed i produttori, eliminando l'inammissibile parificazione, contenuta nella vecchia normativa, di questi soggetti con i detentori di sostanze stupefacenti in modiche dosi). (In senso conforme: cass. pen. sez. 1, 16 marzo 1978, ric. bellandi; ID., SEZ.1, 6 maggio 1980, ric. milani ed altri).

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