Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9104 del 14 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:9104PEN

Massima

Massima ufficiale
La procedura prevista dall'art. 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è applicabile anche ai casi di reati punibili con pena pecuniaria comminata congiuntamente a quella detentiva. Né il permanere di una sanzione pecuniaria, cui la sostituzione non può essere applicata, è incompatibile con l'estinzione del reato conseguente alla conversione della reclusione in multa e dello arresto in ammenda, poiché tale pena originaria edittalmente prevista viene equiparata alla sanzione sostitutiva e ad essa si aggiunge.

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