Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 33600 del 1 agosto 2016

ECLI:IT:CASS:2016:33600PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all'art. 168-bis c.p., non trova applicazione retroattiva né successivamente al giudizio di primo grado, in quanto tale previsione normativa non costituisce una lex mitior sostanziale ai sensi dell'art. 25, comma 4, c.p. La Corte di Cassazione ha infatti consolidato l'orientamento secondo cui tale istituto, introdotto per favorire il reinserimento sociale dell'imputato, non può essere applicato in sede di impugnazione, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di ragionevole durata del processo e con l'esigenza di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche. L'applicazione retroattiva della messa alla prova, inoltre, risulterebbe in contrasto con il principio di legalità e di irretroattività della legge penale sfavorevole sancito dall'art. 25, comma 2, Cost. Pertanto, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova non può trovare applicazione in sede di giudizio di appello, in quanto ciò risulterebbe in contrasto con i principi di ragionevole durata del processo e di certezza del diritto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente

Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza 4644/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 13/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilita'.
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) da Pisa, il quale si e' riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lucca, …

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