Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20352 del 23 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:20352PEN

Massima

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Il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. si configura anche quando le condotte vessatorie nei confronti del coniuge, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge separato resta "persona della famiglia" fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, a prescindere dalla convivenza. Pertanto, il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe quello di atti persecutori quando, nonostante l'avvenuta cessazione della convivenza, la relazione tra i soggetti rimanga comunque connotata da vincoli solidaristici derivanti dal rapporto coniugale e dall'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Il reato di maltrattamenti in famiglia, configurando un'ipotesi di reato abituale, si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come maltrattamenti, con il termine di prescrizione che decorre dall'ultima condotta tenuta. Integra il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. non solo la condotta materiale costrittiva ed invasiva della corporeità della vittima realizzata in violazione del suo dissenso, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, senza che sia necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente. Il reato di lesioni personali concorre con quello di violenza sessuale anche quando tale delitto sia aggravato della circostanza di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 2 c.p., non essendovi identità del fatto, in quanto l'aggravante prescinde dall'effettiva causazione di una lesione alla salute della persona offesa, condotta integrante, invece, il reato di lesioni personali, ed attesa anche la diversità dei beni giuridici tutelati dai due delitti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Relatore

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. ANDRONIO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Mi.An., nato a C il (omissis)
avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato e l'accoglimento de ricorso del PG;
uditi per le parti civili l'avv. Fe.Si., l'avv. Ni.Pa., l'avv. Gi.Co., An.Be., …

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