Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 97 del 2014

ECLI:IT:TARBA:2014:97SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di ritiro e annullamento di un atto presupposto soddisfa pienamente l'interesse del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere. Il giudice amministrativo, in tali casi, è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio tra le parti. Tale pronuncia, infatti, costituisce l'unica soluzione possibile allorché l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento richiesto dal ricorrente, eliminando così il presupposto del contenzioso. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, pertanto, si impone ogniqualvolta l'Amministrazione, nel corso del giudizio, abbia provveduto a soddisfare la pretesa del ricorrente, venendo meno l'interesse di quest'ultimo alla pronuncia sul ricorso. In tali ipotesi, il giudice non può che prendere atto dell'intervenuta definizione della controversia, senza poter entrare nel merito della legittimità o meno del provvedimento adottato, essendo tale valutazione preclusa dalla cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto il giudizio amministrativo è finalizzato esclusivamente alla tutela di un interesse concreto ed attuale del ricorrente, che risulta soddisfatto dall'adozione del provvedimento richiesto. La compensazione delle spese di giudizio, infine, costituisce la naturale conseguenza della cessazione della materia del contendere, in considerazione del fatto che nessuna delle parti può ritenersi soccombente.

Sentenza completa

N. 01093/2013
REG.RIC.

N. 00097/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01093/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2013, proposto da:
Immobiliare Tramvia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bari, via Crispi, n.6;

contro

Comune di Barletta;

per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria depositata il 10.1.2014 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera d…

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