Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 10982 del 9 giugno 2004

ECLI:IT:CASS:2004:10982CIV

Massima

Massima ufficiale
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, non sussistendo le condizioni necessarie per l'esercizio del relativo diritto processuale, non è configurabile la rinunzia ad esso, sicché, qualora la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso medesimo, non già l'estinzione del processo per sopravvenuta rinunzia, e tale principio è applicabile anche all'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ancorché essa non abbia carattere impugnatorio, perché anche per tale istanza difetta il diritto processuale la cui esistenza è condizione necessaria per proporre il regolamento preventivo di giurisdizione.

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