Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3677 del 9 luglio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:3677PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 cod. proc. pen.), l`inottemperanza da parte del presidente del Tribunale del riesame all`obbligo di avvisare "immediatamente" - (art. 309 quinto comma cod. proc. pen.) - il giudice che procede circa la presentazione di istanza di riesame, e` priva di sanzione processuale, non avendo la disposizione carattere di termine perentorio.    conforme:

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