Cassazione penale Sez. I sentenza n. 567 del 2 maggio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:567PEN

Massima

Massima ufficiale
In relazione alla sentenza della corte costituzionale n. 222 del 1983, che ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 9 r.d.l. 1934/1404, spetta alla sezione per i minorenni della corte di appello la competenza funzionale ed esclusiva a celebrare il giudizio di gravame a carico di imputato minore, giudicato in primo grado, con altro coimputato maggiorenne, dal tribunale ordinario; e cio' perche' il principio "tempus regit actum" trova applicazione anche nella ipotesi in discorso, non potendosi ritenere invalidato cio' che fu compiuto nel rispetto della normativa precedente. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si e' sottolineata la esigenza della immediata operativita' della regolamentazione voluta dalla corte costituzionale con la richiamata decisione, ribadendosi che il giudizio di appello nei confronti di imputato minorenne deve essere riservato alla competenza esclusiva e funzionale del giudice di appello minorile, individuato nella sezione per i minorenni della corte di appello).

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