Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4593 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:4593SENT

Massima

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Il decorso del tempo dalla realizzazione di opere edilizie abusive non fa venire meno il potere-dovere dell'amministrazione comunale di adottare i provvedimenti repressivi, quali l'ordine di demolizione, in quanto la mera inerzia o il ritardo nell'esercizio di tale potere non possono determinare il consolidamento di una situazione di fatto contra legem né l'insorgere di un affidamento meritevole di tutela. L'ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, essendo sufficiente il mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul loro carattere non assentito. La revoca dell'autorizzazione paesaggistica, disposta a seguito del mancato adempimento dell'obbligo di rimozione delle opere abusive, è legittima e non determina alcuna lesione degli interessi del destinatario, il quale non può invocare il legittimo affidamento sulla permanenza dell'efficacia dell'autorizzazione, essendo quest'ultima condizionata al previo adempimento di tale obbligo. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, anche con riferimento agli atti presupposti, non comporta l'annullamento del provvedimento finale, in applicazione del principio sostanzialista di cui all'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, quando risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/07/2018

N. 04593/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01542/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio fissato per legge presso la Segreteria del TAR; con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: PEC, [email protected]; fax n. 081/470145;

contro

Comune di ((omissis)) a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio fissato per legge presso la Segreteria del TAR, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: PEC, adelecarlino@avvocati…

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