Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 3093 del 2024

ECLI:IT:TARNA:2024:3093SENT

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, introdotta dalla legge n. 164/2014, non può essere applicata retroattivamente a casi di inottemperanza ad ordini di demolizione di opere abusive emessi prima dell'entrata in vigore della citata normativa, in quanto ciò violerebbe il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, desumibile dall'art. 1 della legge n. 689/1981 e dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Il responsabile dell'abuso, che non abbia ottemperato all'ordine di demolizione prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, non può essere sanzionato con la nuova misura pecuniaria, in quanto al momento della sua condotta omissiva tale sanzione non era prevista, con conseguente violazione dei principi di certezza dei rapporti giuridici, di tipicità e di coerenza dell'ordinamento. L'applicazione retroattiva della sanzione pecuniaria sarebbe illegittima, in quanto il responsabile non può più demolire il manufatto abusivo, essendo questo ormai di proprietà del Comune, sicché l'illecito omissivo si è già "consumato" prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sanzionatoria.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/05/2024

N. 03093/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00070/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 70 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ((omissis)), via Roma 29;

contro

Comune di ((omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione n.-OMISSIS- del 15 ottobre 2020, notificata il 21 ottobre 2020, emessa dal dirigente l'8° Settore Urbanistica …

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