Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12888 del 29 dicembre 1988
ECLI:IT:CASS:1988:12888PEN
Massima
Massima ufficiale
La mancata annotazione, da parte del cancelliere ricevente, del nome della persona che presenta i motivi di gravame, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; infatti è prescritto che il cancelliere deve apporre soltanto l'indicazione del giorno in cui riceve i motivi e la propria sottoscrizione. D'altra parte, poiché il cancelliere ha l'obbligo di fare risultare le eventuali irregolarità, deve ritenersi, in mancanza di particolari attestazioni, che la presentazione dei motivi sia stata effettuata da chi li ha sottoscritti o da persona da lui autorizzata e conosciuta dall'ufficio ricevente.
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