Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5708 del 2019

ECLI:IT:TARNA:2019:5708SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di un'opera edilizia realizzata in assenza di titolo autorizzativo è un provvedimento amministrativo a carattere vincolato, che non richiede una specifica motivazione in ordine alla valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta o alla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Il presupposto per l'adozione di tale ordine è costituito esclusivamente dalla constatata esecuzione dell'opera in difformità dal titolo abilitativo o in sua assenza, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive e il richiamo alla loro accertata abusività. Inoltre, l'ordine di demolizione non necessita della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto trattasi di provvedimento tipizzato e vincolato che presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul loro carattere abusivo. Il decorso del tempo, anche rilevante, tra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento né impone all'amministrazione uno specifico onere di motivazione, in quanto il carattere del tutto vincolato di tale provvedimento fa sì che esso non debba motivare in ordine a un ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco dell'opera abusiva. Ciò in quanto l'ordinamento tutela l'affidamento di chi versa in una situazione antigiuridica soltanto laddove esso presenti un carattere incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore realizzata contra legem. Pertanto, l'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l'interesse pubblico e l'interesse privato al mantenimento in loco dell'immobile, in quanto non può ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/12/2019

N. 05708/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05252/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5252 del 2012 proposto dalla Sig.ra Pannone Gaetana, rappresentata e difesa dall’avv. Dario Migliore e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Grassi in Napoli, Piazzale Tecchio n.33;

contro

Comune di Afragola in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Balsamo e con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR di Napoli;

per l'annullamento

dell’ordinanza n.83 del 4/9/2012 di repressione di reati di abusivismo edilizio per lottizzazione abusiva, oltre agli atti presupposti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

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