Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11057 del 22 novembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:11057PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma dell'. 497 cod. proc. pen. la dimostrazione della gravità e della verità dell'impedimento addotto dall'imputato a comparire in giudizio va esaminato liberamente dal giudice di merito. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'imputato per asserito legittimo impedimento, sussiste nullità del giudizio contumaciale solo quando la prova dell'impedimento non sia stata presa in esame dal giudice o il provvedimento di rigetto della istanza di rinvio non sia motivato.

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