Tribunale civile Taranto sentenza n. 434 del 13 febbraio 2024

Massima

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La validità dell'assemblea condominiale in seconda convocazione non richiede la redazione di un verbale di mancata costituzione in prima convocazione, essendo sufficiente la comunicazione anche informale dell'amministratore ai condomini dell'assenza del quorum costitutivo. Il verbale assembleare deve consentire l'individuazione dei condomini presenti e delle rispettive quote millesimali, nonché dei condomini che hanno votato a favore e contro ciascuna delibera, anche per differenza tra il totale dei millesimi rappresentati e quelli dei dissenzienti. La presunzione di condominialità del lastrico solare, di cui all'art. 1117 c.c., può essere superata solo da un titolo contrario, costituito dal primo atto di vendita con cui l'originario unico proprietario dell'intero fabbricato ne abbia riservato a sé la proprietà esclusiva. In mancanza di tale titolo, il lastrico solare è da considerarsi parte comune, con conseguente obbligo di tutti i condomini di partecipare alle relative spese di manutenzione, ai sensi dell'art. 1126 c.c., anche qualora la proprietà superficiaria o l'uso esclusivo sia attribuito ad un solo condomino. La clausola contrattuale che escluda dall'alienazione i diritti di comproprietà sulle parti comuni è nulla per violazione dell'art. 1118 c.c., a meno che non si tratti di parti comuni non essenziali per l'esistenza della proprietà individuale, come il lastrico solare, che è invece parte comune essenziale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essaassegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7037/2022 R.G.
TRA
Ma.El. rappresentata e difesa dagli Avv.ti An.Sa. e Fa.Se.
-attrice-
E
Condominio dell'edificio sito in T. alla via Ni. n. 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gi.Br.
-convenuto-
FATTO E DIRITTO
Ma.El. conveniva in giudizio il Condominio in epigrafe indicato per impugnare la delibera assembleare in data 6/6/2022.A fondamento dell'impugnazione lamentava invalidità di tale delibera perché assunta in seconda convocazione senza che constasse la mancata valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione, per non aver indicato nel verbale i condomini assenti e dissenzienti con i relativi millesimi, per aver approvato bilancio 2021 e consuntivo 202…

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