Cassazione penale Sez. V sentenza n. 37579 del 3 ottobre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:37579PEN

Massima

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Il reato di cui all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) tutela in via principale e diretta la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, a prescindere dall'effettivo inganno del consumatore. Pertanto, la fattispecie di reato si configura anche in assenza di una situazione tale da indurre in inganno il cliente sulla genuinità della merce, essendo sufficiente che il prodotto con marchio contraffatto sia comunque messo in circolazione, a prescindere dalle concrete modalità di vendita. La tutela del marchio e/o del segno distintivo non si esaurisce nel momento della vendita del prodotto con il marchio contraffatto, ma segue il prodotto stesso durante la sua esistenza, in quanto la norma mira a garantire l'affidamento dei cittadini nel marchio stesso e non a tutelare i consumatori, per i quali provvede l'art. 517 c.p. Il reato di cui all'art. 474 c.p. è un reato di pericolo e non di danno, per cui non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno, essendo sufficiente che il prodotto con marchio contraffatto sia stato comunque messo in circolazione. Inoltre, la grossolanità della contraffazione, tale da escludere la possibilità che gli acquirenti vengano tratti in inganno, non esclude la configurabilità del reato, se non quando il falso sia immediatamente percepibile ictu oculi, circostanza che deve essere accertata dai giudici di merito. Infine, le condizioni di vendita del prodotto, come la sua provenienza da rivenditori non autorizzati o il prezzo particolarmente basso, pur potendo mettere in allarme l'acquirente, non sono rilevanti ai fini della configurabilità del reato, una volta che il prodotto sia stato comunque messo in circolazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ((omissis)) n. il 06/06/1955, avverso Sentenza del 08/11/2001 Corte Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal ((omissis));
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. ((omissis)), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE DI CASSAZIONE OSSERVA
((omissis)), accusato di vendere merce con marchio contraffatto, veniva condannato per il reato di cui all'articolo 474 c. p. nei due gradi di merito -sentenza del Pretore di La Spezia del 29 maggio 1998, confermata quanto alla responsabilità dell'imputato dalla Corte di Appello di Genova in data 8 novembre 2001-.
Avverso la deci…

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