Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11111 del 28 ottobre 1980

ECLI:IT:CASS:1980:11111PEN

Massima

Massima ufficiale
Per aversi distruzione o deturpamento di bellezze naturali non occorre che si abbia la materiale ed irreparabile distruzione di cose soggette, per la loro naturale bellezza, alla speciale protezione dell'autorità, ma è sufficiente il fatto di alterare in qualsiasi modo la visione panoramica o, comunque, estetica, offerta dalla natura, alterazione che può attuarsi anche mediante occultamento totale o parziale del panorama, ma l'alterazione in se e per se del luogo non si identifica sempre con la sua modifica, perché se questa avviene in maniera da lasciare inalterata la bellezza naturale, il fatto reato non è configurabile.

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