Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 8884 del 2021

ECLI:IT:TARLAZ:2021:8884SENB

Massima

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Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione Europea ai fini dell'abilitazione all'insegnamento in Italia è subordinato alla corrispondenza tra la qualifica professionale attestata e la specifica classe di concorso per la quale si chiede il riconoscimento. Pertanto, il riconoscimento non può essere accordato quando l'attestazione rilasciata dallo Stato membro di origine certifica una qualifica professionale diversa e non corrispondente alla classe di concorso richiesta, in quanto ciò comporterebbe l'attribuzione di un quid pluris rispetto a quanto il richiedente è autorizzato a insegnare nel Paese in cui ha maturato il titolo idoneativo. Il principio di diritto applicabile è che il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai fini dell'abilitazione all'insegnamento in Italia deve essere strettamente correlato e limitato alla corrispondenza tra la qualifica attestata e la specifica classe di concorso per la quale si chiede il riconoscimento, senza possibilità di estensione ad ambiti di insegnamento diversi da quelli certificati nello Stato membro di origine. Tale principio trova applicazione in virtù delle disposizioni del d.lgs. 206/2007, che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini della libera circolazione nell'Unione Europea, le quali prevedono che il riconoscimento consente l'accesso e l'esercizio della professione corrispondente a quella per la quale il soggetto è qualificato nello Stato membro di origine, alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. Pertanto, il riconoscimento non può essere accordato per classi di concorso diverse da quelle per le quali il titolo di abilitazione è stato rilasciato nello Stato membro di provenienza, in quanto ciò determinerebbe un'ingiustificata estensione della qualifica professionale oltre i limiti certificati dall'autorità competente del Paese di origine.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/07/2021

N. 08884/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06513/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6513 del 2021, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento:

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzi…

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