Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3780 del 31 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3780PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell`art. 61, comma primo, n. 6, cod. pen. sollevata sul rilievo che tale norma sarebbe in contrasto con i principi costituzionali posti negli artt.  3, 25, 27 Cost., ed in particolare con il principio della presunzione di non colpevolezza sino a sentenza irrevocabile di condanna, che renderebbe non illegittimo e quindi sprovvisto di valenza negativa lo stato di latitanza, che non potrebbe di conseguenza, aggravare un reato commesso durante il suo tempo.  La ragione dell`aggravante ex art. 61 n. 6 cod. pen., infatti, sta soprattutto nel diverso e piu` intenso grado di ribellione all`ordine costituito, insito nell`azione di colui che non si sottomette al potere coercitivo dello Stato, sottraendosi a provvedimenti restrittivi della liberta` personale, e che, contemporaneamente, compia nuovi reati. Trattasi percio` di una ragione che prescinde dalla colpevolezza o meno del soggetto cosi` perseguito, tanto che l`aggravante non potrebbe essere esclusa neppure nel caso di intervenuta e successiva assoluzione dal delitto cui e` conseguito il provvedimento restrittivo.

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