Tribunale civile Lanciano sentenza n. 82 del 24 marzo 2020
Massima
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La violazione delle norme edilizie relative alle distanze tra costruzioni o tra costruzioni e confini, contenute nel codice civile, in altre disposizioni normative e nei regolamenti locali integrativi, configura condotta antigiuridica e, in presenza di lesione ingiusta, illecito civile che legittima il soggetto che subisce tale lesione a chiedere il rimedio specifico della riduzione in pristino (demolizione o arretramento della costruzione) nei casi espressamente previsti, salva la facoltà di chiedere il risarcimento del danno. Tuttavia, se la costruzione è "abusiva" ma non viola le norme sulle distanze per la cui violazione è previsto il rimedio della riduzione in pristino, tale rimedio non è dato. La domanda con la quale si fa valere il rimedio risarcitorio può essere proposta anche solo nei confronti dell'autore della violazione non proprietario; invece, la domanda con la quale si fa valere il rimedio della riduzione in pristino può essere proposta solo contro l'attuale proprietario e, in caso di comproprietà, si ha litisconsorzio necessario, anche qualora essa derivi da regime di comunione legale tra coniugi. Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. Solo l'opera completamente interrata e le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale sono esonerate dal rispetto e dal calcolo di tali distanze. In tema di distanze ex art. 9 d.m. 1444/1968, gli edifici sono qualificabili come "antistanti" anche se, non paralleli, si fronteggiano con andamento obliquo, purché sussista almeno un segmento delle rispettive facciate in cui l'avanzamento di una o di entrambe porti al loro incontro; ove le pareti siano in tal senso antistanti solo per un tratto, il giudice che accerti la violazione, se del caso anche solo parziale, delle distanze prescritte deve disporre la demolizione fino al punto in cui i fabbricati si fronteggiano e solo per la parte a distanza inferiore a quella prescritta. Ai fini del calcolo delle distanze tra gli edifici ex art. 9 d.m. 1444/1968 si deve tenere conto dei corpi avanzati c.d. "aggettanti" che abbiano apprezzabile profondità e ampiezza, anche se scoperti, con esclusione dei soli meri sporti, che sono gli elementi con funzione ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità. Integra nuova costruzione, anche in caso di operazioni di ricostruzione, qualsiasi modificazione della volumetria di un fabbricato precedente che comporta l'aumento della sagoma d'ingombro, anche se non comporta aumento della volumetria. La fonte secondaria non può derogare alla fonte primaria in materia di distanze, sicché le norme integrative contenute in piani regolatori esecutivi che escludono dal computo delle distanze i balconi aperti fino a una certa sporgenza non possono essere rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa sulle distanze, la quale, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente, inserisce nel conteggio anche la costruzione che sia "balcone", a prescindere dalle sue dimensioni, salvo che, non avendo apprezzabile profondità e ampiezza, sia qualificabile come elemento con funzione ornamentale. L'eventuale presenza di un abuso edilizio nella costruzione preesistente non può costituire titolo giuridico per legittimarne un altro, né escludere la tutela (anche risarcitoria) dei suoi interessi nelle relazioni privatistiche.
Sentenza completa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Giovanni Nappi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 236/2016 R.G. e vertente TRA LI.PA. (LBRPLA77C26Z112F), elettivamente domiciliato in Lanciano, Via Antinori 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Fantini, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Guglielmi e Maria Cristina Castagna, come da mandato in atti; ATTORE E LI.ST. (...), elettivamente domiciliata in Quadri, Via (...), presso lo studio dell'avv. Ch.D'A., che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; CONVENUTO E AVENTE CAUSA IN CORSO DI CAUSA EX ART. 111 Avente a oggetto: proprietà FATTO E DIRITTO 1. Pa.Li. (d'ora in avanti, Pa.) ha convenuto in giudizio An.Li., ed altri (d'ora in avanti, St.), Ed.Sc., Ar.Ta., domandandone la condanna alla riduzione in …
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