Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2474 del 2009

ECLI:IT:TARNA:2009:2474SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, afferma che: 1. La realizzazione di un piano terra e piano primo, occupanti complessivamente una superficie di circa 70 mq ed un volume di circa 500 mc, con allacciamenti ai servizi essenziali, costituisce una nuova costruzione per la quale è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001. 2. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 è irrilevante, in quanto non incide sui presupposti fattuali dell'esercizio del potere sanzionatorio e il ricorrente non ha dimostrato l'utilità della sua eventuale partecipazione. 3. L'interessato non ha dimostrato di aver presentato domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, pertanto non può invocare la conformità urbanistica dell'intervento. 4. Per il carattere dovuto e vincolato dei provvedimenti repressivi in materia edilizia, è sufficiente il riferimento al carattere abusivo delle opere e alle disposizioni violate, essendo in re ipsa l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata. 5. Non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia, né accertare la destinazione d'uso o la compatibilità astratta del manufatto con la normativa vigente. 6. L'ingiunzione a demolire opere edilizie abusive non deve essere preceduta dal parere della Commissione edilizia comunale, in quanto essa non è titolare di competenze in ordine alle valutazioni di merito urbanistico. 7. Non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata prevista dalla legislazione regionale, in quanto l'ordine di ripristino discende dall'applicazione della disciplina edilizia vigente e non costituisce irrogazione di sanzioni per violazione di disposizioni a tutela del paesaggio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1778 del 2009, proposto da:
Ga. D'Is., rappresentato e difeso dall'avv. Ca. Ma., con domicilio eletto in Na. presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Comune di Gi. in Ca.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della ORDINANZA di DEMOLIZIONE N. 198/08.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/04/2009 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Visti gli…

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