Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7942 del 4 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:7942PEN

Massima

Massima ufficiale
In base alle disposizioni contenute negli artt. 170 e 179 cod. proc. pen., il deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, nel quale si procede, della copia dell'atto e lo avviso dell'avvenuto deposito al difensore dell'imputato costituiscono le due formalità essenziali per la notificazione all'imputato irreperibile e pertanto anche la mancanza della seconda determina la nullità della notificazione.L'anticipazione, però, di qualche giorno dell'avviso al difensore rispetto al formale deposito dell'atto da notificare non costituisce motivo di nullità della notificazione sia perché tale conseguenza non è prevista dalla vigente legge processuale penale, sia perché in tal caso non è assolutamente menomata la possibilità di esercizio del diritto di difesa e del potere di rappresentanza dell'imputato conferito al difensore dal terzo comma dell'art.. 170 cod. proc. PEN.. (fattispecie in cui per mero disguido dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione, al quale l'atto da notificare e l'avviso di deposito erano stati consegnati contestualmente, l'avviso era stato dato al difensore qualche giorno prima del deposito).

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