Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1438 del 8 giugno 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1438PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure di prevenzione, la sopravvenuta cessazione della pericolosita` del prevenuto e la conseguente revoca della misura di prevenzione personale ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non comporta in alcun caso anche la revoca della misura patrimoniale: la revoca della misura personale, collegata al mutamento nel tempo della pericolosita` del soggetto e quindi ad una causa sopravvenuta, opera infatti "ex nunc" e non si estende necessariamente al provvedimento di confisca dei beni, adottato sul presupposto della loro illecita provenienza; la revoca della misura patrimoniale puo` essere infatti adottata solo ove il provvedimento che l'ha disposta si sia basato su un`erronea valutazione dei fatti che giustifichi un procedimento di revisione e rivalutazione dei fatti medesimi.    conforme: Sen 05/11/1993 3057 sez 5 Pen

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