Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28298 del 21 luglio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:28298PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Nella fase cautelare, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, essendo sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, senza che gli indizi debbano essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, c.p.p. Inoltre, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici, non potendosi opporre a tali scelte e valutazioni un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità, laddove esse risultino correttamente motivate. Infine, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano - rel. Consigliere

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DI PISA FABIO;
lette le conclusioni del PG Dr. COCOMELLO ASSUNTA che ha concluso conclude per l'inammissibilita' del ricorso preso atto che in data 22.06.2021 e' pervenuta a mezzo PEC rinuncia alla trattazione orale dell'avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) il quale ha contestualmente insistito per l'accoglimento del ricorso…

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