Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2543 del 10 aprile 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2543CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, e con riguardo all'art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, nella parte in cui fa decorrere il termine annuale per la proposizione dell'azione dal giorno in cui il ministro di grazia e giustizia od il procuratore generale presso la corte di cassazione hanno avuto notizia del fatto formante oggetto dell'addebito disciplinare, anziche` dal giorno del verificarsi del fatto medesimo, e` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 101 della costituzione, trattandosi di una scelta del legislatore, giustificata da esigenze prioritarie di tutela della funzione e del prestigio dell'ordine giudiziario, che non implica una sostanziale lesione o menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, ne` un turbamento della sua serenita` ed indipendenza, non ravvisabili per la sola circostanza del possibile assoggettamento a processo disciplinare a maggior distanza di tempo dai fatti cui esso si riferisca.   da vedere: [s76\00145]

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