Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 598 del 2017

ECLI:IT:TARVEN:2017:598SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso avverso gli atti di un Comune relativi all'approvazione di un progetto preliminare di completamento di impianti sportivi comunali, con contestuale reiterazione di un vincolo espropriativo su un'area di proprietà privata, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. La determinazione dell'indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo e dell'indennità di esproprio rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto questioni di carattere patrimoniale, e non attengono alla legittimità del procedimento amministrativo. 2. L'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica, anche in assenza di copertura finanziaria, non determina l'invalidità dell'atto, ma solo l'impossibilità di effettuare la spesa fino al reperimento dei fondi necessari. La copertura finanziaria è requisito di esecutività, non di validità dell'atto. 3. La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando l'interessato abbia comunque avuto notizia dell'iniziativa della P.A. e possa partecipare al procedimento, come nel caso in cui abbia presentato un proprio progetto in relazione all'area interessata. 4. L'approvazione del progetto preliminare non equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che è contenuta solo nell'atto di approvazione del progetto definitivo. 5. L'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche non è necessario al momento dell'approvazione del progetto preliminare, essendo sufficiente la previsione nel bilancio di previsione. 6. Il conferimento dell'incarico di progettazione prima dell'approvazione del progetto preliminare non determina l'illegittimità di quest'ultimo, se l'incarico era già perfezionato giuridicamente. 7. La mancata applicazione, su richiesta del privato, di strumenti di compensazione urbanistica non costituisce vizio dell'atto, se la normativa non impone un obbligo in tal senso per l'Amministrazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 22/06/2017

N. 00598/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00631/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 631 del 2001, proposto dalla sig.ra
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) ed ((omissis)) e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Polo, n. 2988

contro

Comune di Bonavigo (VR), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)) e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia-Mestre, piazzetta ((omissis)), n. 5

1) con il ricorso originario:

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

- della deliberazione …

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