Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 4688 del 2006

ECLI:IT:TARLAZ:2006:4688SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo impugnato, una volta revocato dall'Amministrazione, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese di giudizio. Tale principio trova applicazione nei casi in cui l'atto oggetto di impugnazione sia stato successivamente ritirato o annullato in autotutela dall'Autorità emanante, venendo meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sul merito. In tali ipotesi, il giudice amministrativo non può entrare nel merito della controversia, essendo preclusa ogni valutazione sulla legittimità dell'atto, e deve limitarsi a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Tale soluzione, oltre a garantire l'economia processuale, evita altresì un inutile dispendio di attività giurisdizionale, in quanto l'annullamento o la revoca dell'atto impugnato rende priva di scopo la pronuncia del giudice. La compensazione delle spese di giudizio, infine, rappresenta una conseguenza logica della dichiarazione di cessata materia del contendere, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III quater
composto da
((omissis))-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 9 della L. n. 205/2000, sul ricorso n. 568/2006 R.G. proposto da CONI, ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via G. Pisanelli n. 2
contro
Ministero della Salute, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero degli Affari Esteri, Commissione Vigilanza e Controllo sul Doping e Tutela della Salute, ognuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t.;
per l'annullamento
- del D.M. 5 gennaio 2006: attività di controllo sanitario antidoping nelle competizioni a livello internazioale ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. B L. 376/00 e art. 8 co. 1, e D.M. 440/01.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Nomina…

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