Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2002 del 14 giugno 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2002PEN

Massima

Massima ufficiale
La possibilita` di presentazione dell`atto di impugnazione di provvedimenti relativi a misure cautelari personali nei diversi uffici di cui al comma secondo dell`art. 582 cod. proc. pen. postula che solo a quella data debba farsi riferimento per stabilirne la tempestivita`, essendo irrilevante, a tal fine, la data in cui l`atto perviene alla cancelleria del Tribunale del riesame, ai sensi dell`art. 309, quarto comma cod. proc. pen..    conforme:

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