Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 21244 del 30 luglio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:21244CIV

Massima

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La delibera assembleare di approvazione del bilancio condominiale, pur non essendo nulla, è annullabile per vizi di annullabilità, come la mancata contabilizzazione di versamenti parziali effettuati dal condomino o l'errata ripartizione delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni. Tuttavia, l'azione di annullamento deve essere proposta entro il termine perentorio di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., decorso il quale il condomino non può più contestare la validità della delibera in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il recupero dei contributi condominiali. Infatti, la nullità della delibera assembleare ha carattere residuale e ricorre solo in ipotesi eccezionali, come la mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, l'impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico, il contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Pertanto, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice può sindacare sia la nullità che l'annullabilità della delibera, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, nel termine perentorio previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e non in via di mera eccezione.

Sentenza completa


Repubblica Italiana
La Corte Suprema di Cassazione
Seconda Sezione Civile
nel Collegio composto dai magistrati
((omissis)) rel.
((omissis)) camerale
6/6/24
ha pronunciato la seguente
ordinanza
sul ricorso n. 35590/2019 proposto da
((omissis)), difesa dall'avvocato ((omissis));
-ricorrente-
contro
Condominio Santarnecchi;
-intimato-
avverso la sentenza della Corte di appello diGenova n. 569/2019 del
18/04/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere ((omissis)).
Fatti di causa
Nel 2005 il Condominio ottenne dal Tribunale di Massa nei confronti di
((omissis)) un decreto ingiuntivo di pagamento di una somma (circa €
2.704,00) quale quota di spese condominiali, fondato sulla delibera
dell’8/10/2004 di approvazione del bilancio condominiale relativo alla ge-
stione 2002/2003 e 2003/2004. In sede di opposizione al decreto ingiun-
tivo, la condomina domandò in via principale la dichiarazi…

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