Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2868 del 2018

ECLI:IT:TARMI:2018:2868SENT

Massima

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La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese tra le parti costituite. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la rinuncia al ricorso amministrativo, manifestata dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo, senza alcuna pronuncia nel merito della controversia. In tali casi, il giudice amministrativo dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le stesse. Tale soluzione è coerente con il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, in quanto evita l'inutile prosecuzione di un giudizio destinato a concludersi senza una decisione di merito. La massima giuridica che sintetizza tali principi è la seguente: La rinuncia al ricorso amministrativo da parte del ricorrente comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo. Il giudice, in tali casi, non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto della cessazione della materia del contendere determinata dalla volontaria rinuncia del ricorrente. Tale soluzione è coerente con l'esigenza di evitare l'inutile prosecuzione di un giudizio destinato a concludersi senza una pronuncia di merito, consentendo alle parti di definire consensualmente la controversia. La compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, inoltre, riflette l'accordo intervenuto tra le stesse in tal senso, in linea con il principio di ragionevole durata del processo e di proporzionalità dell'azione giudiziaria.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/12/2018

N. 02868/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00332/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2016, proposto da
((omissis)) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Viale Premuda, 21;

contro

Comune di Cinisello Balsamo, non costituito in giudizio;

nei confronti

((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via ((omissis)), 2N01;

per l'annullamento:

- dell'atto prot. n. 80593/2015 del 30/11/2015 del Comune di Cinisello Balsamo, notif…

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