Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1404 del 16 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1404PEN

Massima

Massima ufficiale
I reati puniti dall'art. 48 R.D.L. 15 ottobre 1925 n. 2033 ("repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari") sono delitti e non contravvenzioni. La violazione dell'art. 48 citato, originariamente punita con multa fissa di lire cinquecento e proporzionale di lire cinquanta per ogni quintale (o frazione) di prodotto venduto, non ha perso la natura di delitto in virtù dell'art. 5 secondo comma R.D. 28 maggio 1931 n. 601 ("disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale"), il quale ha considerato contravvenzioni soltanto le ipotesi in cui la multa era stabilita sola o congiunta o alternativa con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione di specie e non anche le fattispecie punite con multa fissa, congiunta ad altra proporzionale.

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