Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21251 del 1 giugno 2022

ECLI:IT:CASS:2022:21251PEN

Massima

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La falsa attestazione della presenza in servizio di un dipendente pubblico mediante l'utilizzo fraudolento del badge di un altro dipendente, realizzata attraverso un accordo tra i due soggetti, integra il reato di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente previsto dall'art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165 del 2001. Tale condotta, oltre a configurare il reato di cui all'art. 55-quinquies, può integrare anche il reato di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico, in quanto la falsa attestazione della presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è idonea a trarre in inganno l'amministrazione circa lo svolgimento dell'attività lavorativa, incidendo sull'organizzazione dell'ente e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario tra il dipendente e l'ente di appartenenza, a prescindere dall'effettivo danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta. Il dolo del reato di falsa attestazione della presenza in servizio sussiste ogniqualvolta il dipendente si accordi con un altro affinché il secondo strisci il cartellino al suo posto mentre lui è assente dal luogo di lavoro, non essendo ammissibile invocare una condizione di dubbio circa l'ipotetica liceità di tali condotte, in quanto il personale è stato ammonito a fare un uso esclusivamente personale del proprio badge. Inoltre, il dipendente che si presta a timbrare per conto di un altro, pur non essendo in grado di accertare se il collega stesse lavorando in quel momento, accetta il rischio di attestare la falsa presenza in servizio del collega e, di conseguenza, di arrecare un danno all'ente pubblico. La fattispecie di cui all'art. 55-quinquies si applica anche ai lavoratori "contrattisti" assunti con contratti a tempo determinato e parziale, in quanto effettivamente inseriti nell'organizzazione comunale e adibiti allo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali dell'ente, a prescindere dal fatto che partecipino a progetti di utilità collettiva finanziati dalla Regione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
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(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
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