Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6281 del 26 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:6281PEN

Massima

Massima ufficiale
La concessione in sanatoria chiesta ed ottenuta prima della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul cosiddetto condono edilizio, ha parimenti l`efficacia estintiva del reato contravvenzionale ai sensi dell`art. 22 stessa legge. cio` perche`, trattandosi di legge piu` favorevole (non fosse altro perche` determina l`estinzione del reato) e non essendo ammissibile la richiesta di una nuova concessione in sanatoria da parte di chi questa abbia ottenuto in virtu` della precedente normativa, una diversa soluzione determinerebbe una inammissibile disparita` di trattamento in violazione dell`art. 3 della costituzione. ne` ha rilevanza la differente entita` del contributo previsto dalla nuova normativa, in quanto non e` dal pagamento della somma dovuta, ma dal rilascio della concessione in sanatoria che deriva l`estinzione del reato.   conforme: Sen 06/10/1986 21472 sez 3 Pen

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