Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1801 del 28 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1801PEN

Massima

Massima ufficiale
Al fine del riesame di un provvedimento che ha applicato una misura coercitiva e` indispensabile che il giudice del riesame, in quanto investito del controllo di legittimita` e di merito del provvedimento impugnato, acquisisca gli atti sui quali la richiesta di applicazione della misura stessa era stata fondata dal Pubblico Ministero, e cio` ai sensi del quinto comma dell`art. 309 cod. proc. pen.. Solo, quindi, con il perfezionamento dell`"iter" acquisitivo di tali atti, e cioe` quando essi pervengono nella sfera di materiale a conoscenza dell`organo giudicante, comincia a decorrere il termine entro il quale la decisione deve essere emessa, pena l`inefficacia della misura cautelare.    da vedere:

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