Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 345 del 2014

ECLI:IT:TARBS:2014:345SENT

Massima

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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento dovuto e vincolato per legge, che non richiede una specifica valutazione dei valori collettivi o una comparazione con gli interessi privati coinvolti, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. L'abusività costituisce di per sé ragione sufficiente per l'adozione della misura repressiva, in quanto l'affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva non è tutelabile e il tempo non può mai legittimare tale situazione. La comunicazione di avvio del procedimento e le ulteriori garanzie partecipative non sono necessarie per l'adozione dell'ordine di demolizione, salvo che la loro omissione abbia determinato un effettivo travisamento dei fatti. La nozione di pertinenza in materia edilizia è più ristretta rispetto a quella civilistica e richiede che l'opera, oltre ad essere di modeste dimensioni e priva di autonomo valore di mercato, risulti funzionalmente ed esclusivamente inserita al servizio di un manufatto principale, senza alterare in modo significativo l'assetto del territorio. Tuttavia, anche opere di modeste dimensioni, se ubicate in zona vincolata sotto il profilo ambientale, possono determinare una lesione permanente del valore del paesaggio, che riceve nel nostro ordinamento la massima protezione e non può essere ammessa senza alcun margine di tolleranza.

Sentenza completa

N. 01652/2005
REG.RIC.

N. 00345/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01652/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2005, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall’avv.to ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Solferino n. 34;

contro

Comune di Padenghe sul Garda, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

DELL’ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA IN DATA 27/9/2005, RECANTE L’ORDINE DI RIMOZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il d…

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