Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3022 del 8 marzo 1991
ECLI:IT:CASS:1991:3022PEN
Massima
Massima ufficiale
Non è consentita l'applicazione del giudizio abbreviato in sede di appello, neanche nel caso in cui il giudice di primo grado, non accogliendo, per negato consenso del pubblico ministero, la richiesta di tale giudizio, abbia proceduto secondo le regole del rito ordinario o di quello direttissimo. In tal caso, difatti, salva l'applicazione eventuale della procedura semplificata ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., il giudizio di appello dovrà svolgersi nelle medesime forme ordinarie, e pertanto senza la possibilità di fare applicazione della disciplina riguardante il giudizio abbreviato, ma con l'obbligo di procedere ad una valutazione di tutti i motivi di appello, ivi compresi quelli riguardanti la responsabilità dell'imputato.
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