Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 217 del 2013

ECLI:IT:TARLT:2013:217SENT

Massima

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Il condono edilizio è un istituto eccezionale che consente la sanatoria di opere abusive realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, a condizione che siano rispettati i requisiti e le condizioni previsti dalla legge. Tuttavia, tale sanatoria non è ammissibile qualora le opere siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di tutela ambientale, paesaggistica o idrogeologica, salvo che le stesse siano state eseguite prima dell'imposizione del vincolo e risultino comunque conformi alle norme urbanistiche. Inoltre, il condono è escluso per le opere non ultimate entro il termine stabilito dalla legge, in quanto il completamento dell'intervento abusivo è condizione essenziale per l'accesso alla procedura di sanatoria. Pertanto, il diniego di condono è legittimo qualora l'amministrazione accerti l'insussistenza dei presupposti di legge, come l'esistenza di vincoli ostativi o il mancato completamento delle opere entro il termine previsto, senza che sia necessario un previo coinvolgimento dell'interessato, trattandosi di condizioni di inammissibilità della richiesta di condono. Infine, in caso di opere abusive non suscettibili di sanatoria, l'amministrazione è tenuta a irrogare la sanzione della demolizione, senza possibilità di applicare la cd. "fiscalizzazione" degli abusi, essendo tale istituto incompatibile con la specialità del procedimento di condono.

Sentenza completa

N. 00131/2005
REG.RIC.

N. 00217/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2005, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso Segreteria T.a.r. - Latina;

contro

comune di Minturno (Lt), n.c.;

per l’annullamento, previa sospensiva

dell’ordinanza n. 119 del 23.11.04 con cui, rigettata la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi presentata il 16.07.2004, si ordina la demolizione delle opere “erroneamente ritenute non sanabili”.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore…

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