Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1700 del 15 ottobre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1700PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314 cpv. cod. proc. pen., con riguardo agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi in cui risulti accertato che il provvedimento restrittivo della liberta` e` stato emesso e mantenuto senza che sussistessero le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.. Invero e` evidente la differenza di situazione tra il soggetto che soffra limitazione della liberta` nella carenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero in presenza di una causa di giustificazione, di non punibilita`, di estinzione del reato o della pena oppure quando manchino le condizioni di applicabilita` di cui all'art. 270 cod. proc. pen. - che e` situazione obiettivamente ed irrevocabilmente accertabile - rispetto a quella di chi venga invece sottoposta alla custodia cautelare in assenza delle esigenze cautelari o ricorrendo inadeguatezza delle misure prescelte: essendo tale situazione transitoria e modificabile nelle diverse fasi del processo non e` ipotizzabile la denunciata disparita` di trattamento.   conforme:

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