Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 90 del 7 marzo 2001

ECLI:IT:CASS:2001:90CIV

Massima

Massima ufficiale
Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 41 cod. proc. civ. con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37, deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, ove proposto in una controversia tra privati diretta a far valere l'improponibilità della domanda sotto il profilo della carenza, nell'ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento nel merito della domanda stessa, e non alla giurisdizione.

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