ECLI:IT:CASS:2003:2819PEN
FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza impugnata è stata rigettata l'istanza di B. A. per la "restituzione nel termine per proporre impugnazione (ricorso per cassazione) avverso sentenza 7.3.2001 della Corte d'Appello di Torino Sez. II Penale", essendosi ipotizzata la tardività dell'istanza rispetto al termine di dieci giorni previsto dall'art. 175/3 c. p.p., posto che il richiedente aveva avuto conoscenza del titolo del provvedimento restrittivo, ossia della sentenza della Corte d'Appello, sin dal 24 maggio 2001 in corrispondenza dell'esecuzione del relativo "provvedimento di carcerazione". Il ricorrente (che ha precisato di essere detenuto per altra causa e di aver avuto occasionale conoscenza della sentenza in questione) ha lamentato che l'ordinanza è conseguentemente inficiata da violazione della disciplina legale in materia di restituzione nel termine per proporre impugnazione, alla stregua delle risultanze documenta…
Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.