Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 59 del 30 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:59CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento dinanzi alla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura l'istanza di ricusazione di un numero di componenti di detta sezione disciplinare superiore ai sei supplenti previsti dall'ordinamento del consiglio medesimo va devoluta alla cognizione delle sezioni unite della suprema corte, non ricorrendo la competenza della sezione disciplinare, di cui all'ultimo comma dell'art.. 6 della legge 24 marzo 1958 n.. 195 (nel testo sostituito dall'art.. 2 della legge 3 gennaio 1981 n.. 1), la quale presuppone che i componenti supplenti siano sufficienti all'integrale sostituzione dei componenti ricusati.

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