Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9394 del 24 ottobre 1981
ECLI:IT:CASS:1981:9394PEN
Massima
Massima ufficiale
La violazione del disposto di cui all'art. 529 cod. proc. pen. (motivi sottoscritti dal solo ricorrente) costituisce causa sopravvenuta di inammissibilità del ricorso e non impedisce, pertanto, l'applicazione dell'art. 152 comma primo cod. proc. PEN.. (fattispecie in cui, pur essendo il ricorso viziato da inammissibilità, la corte ha applicato l'amnistia per due dei capi di imputazione).
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