Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8293 del 29 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:8293PEN

Massima

Massima ufficiale
La Corte di Cassazione puo` d`ufficio mutare, in senso piu` grave, la qualificazione giuridica del fatto ed escludere l`applicazione dell`amnistia che sarebbe applicabile, invece, al reato originariamente contestato. (Fattispecie in tema di violenza privata, la cui aggravante del secondo comma dell`art. 610 cod.pen. non era stata indicata esplicitamente nella relativa imputazione, ne` calcolata in sentenza, trattandosi di reato unificato dalla continuazione, ma appartenente comunque al fatto contestato, in quanto l`episodio di violenza risultava congiuntamente e simultaneamente esercitato dai due imputati).   da vedere: [p78\14533]

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