Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16223 del 3 maggio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:16223PEN

Massima

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La dichiarazione mendace contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a una domanda di sanatoria edilizia integra il reato di falsa attestazione in atto pubblico, a prescindere dall'assenza di una specifica norma che imponga la veridicità degli elementi esposti nella domanda di sanatoria. Ciò in quanto la dichiarazione sostitutiva, pur se allegata a una domanda amministrativa, costituisce comunque un atto pubblico ai sensi dell'art. 483 c.p., essendo destinata a provare fatti rilevanti ai fini del procedimento edilizio. La notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello, effettuata mediante deposito del piego presso l'ufficio postale e comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata, si perfeziona anche nel caso in cui il piego sia ritirato dal coimputato del destinatario, in qualità di incaricato, senza che sia necessaria la menzione della relazione di convivenza, poiché tale formalità è prescritta solo per la consegna diretta dell'atto da parte dell'agente postale al domicilio del destinatario. Il sindacato del giudice di legittimità sul travisamento del fatto è limitato ai soli casi di manifesta illogicità della motivazione, senza che sia possibile una rivalutazione alternativa degli elementi di prova, che rientrerebbe nell'ambito del merito della decisione.

Sentenza completa

La Corte d'appello di Catania con sentenza 28.3.2001, in riforma della decisione del tribunale di Siracusa in data 22.3.2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A. C. in ordine ai reati di cui ai capi A), B), D) ed F) della rubrica C contravvenzioni edilizie ed urbanistiche) perché estinti per prescrizione.
Rideterminava quindi la pena in ordine al residuo reato di cui al I) (art. 483 c.p. -false attestazioni in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà-) in mesi cinque di reclusione.
La Corte osservava che -benché nell'atto fosse stato attestato che i fabbricati in questione erano stati ultimati nel marzo 1993- alla data del primo accertamento dei tecnici comunali e dei vigili urbani, eseguito il 13.9.1994, le costruzioni ancora non esistevano. Aggiungeva il collegio che dette dichiarazioni degli operanti risultavano fornite di un maggior grado di attendibilità rispetto alle deposizioni contrarie dei testi addotti dalla difesa.
Ricorre per ca…

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