ECLI:IT:CASS:2002:16223PEN
La Corte d'appello di Catania con sentenza 28.3.2001, in riforma della decisione del tribunale di Siracusa in data 22.3.2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A. C. in ordine ai reati di cui ai capi A), B), D) ed F) della rubrica C contravvenzioni edilizie ed urbanistiche) perché estinti per prescrizione.
Rideterminava quindi la pena in ordine al residuo reato di cui al I) (art. 483 c.p. -false attestazioni in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà-) in mesi cinque di reclusione.
La Corte osservava che -benché nell'atto fosse stato attestato che i fabbricati in questione erano stati ultimati nel marzo 1993- alla data del primo accertamento dei tecnici comunali e dei vigili urbani, eseguito il 13.9.1994, le costruzioni ancora non esistevano. Aggiungeva il collegio che dette dichiarazioni degli operanti risultavano fornite di un maggior grado di attendibilità rispetto alle deposizioni contrarie dei testi addotti dalla difesa.
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