Cassazione penale Sez. I sentenza n. 781 del 25 gennaio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:781PEN

Massima

Massima ufficiale
Si applica l'attenuante della provocazione allorché il fatto ingiusto sussista effettivamente e sia rigorosamente accertato, in quanto ai sensi dell'art. 59, secondo capoverso, cod. pen. non è ammessa, nel vigente ordinamento, la provocazione putativa. Ne consegue che è, a tal fine, irrilevante la soggettiva valutazione dell'agente sull'esistenza del fatto e sulla ingiustizia dello stesso, poiché la legge richiede l'oggettiva ingiustizia di un fatto provocatorio realmente accaduto. (Fattispecie in tema di omicidio volontario).

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