Consiglio di Stato sentenza n. 5353 del 2020

ECLI:IT:CDS:2020:5353SENT

Massima

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La convenzione urbanistica può validamente prevedere che la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, funzionali alla lottizzazione, sia posta a carico dei privati lottizzanti, anche se tali opere possono essere utilizzate dalla collettività. Infatti, gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, quali le convenzioni urbanistiche, consentono di conseguire un assetto di interessi diverso e più ampio di quello conseguibile con il rilascio del provvedimento unilaterale, fermo restando la finalizzazione alle esigenze di urbanizzazione dell'area. Pertanto, la quota di partecipazione dei privati alle opere di urbanizzazione è derogabile e rimessa alla libera negoziazione tra le parti, essendo possibile l'assunzione di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Tale possibilità resta valida anche nelle ipotesi in cui alcuni contenuti dell'accordo vengano proposti dall'Amministrazione in termini non modificabili dal privato, essendo evidente che la parte che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto, abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata, salvo il ricorso agli strumenti di tutela in caso di invalidità del contratto. Inoltre, la qualificazione di un'opera come di urbanizzazione primaria o secondaria dipende dalla sua funzionalità rispetto alla lottizzazione, indipendentemente dalla sua concreta utilizzazione da parte della collettività, che può essere anche successiva e prevedibile. Pertanto, la mera circostanza che un'opera di urbanizzazione primaria possa essere utilizzata anche dalla collettività non ne determina automaticamente la riqualificazione come opera di urbanizzazione secondaria.

Sentenza completa

Pubblicato il 03/09/2020

N. 05353/2020REG.PROV.COLL.

N. 02207/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2016, proposto dalla Fab.Er S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Roma, via ((omissis)), 5, indi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Roma, largo Messico, 7; nonché dal Fallimento Costruzioni Commerciali S.r.l., in persona del curatore fallimentare
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)),…

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