ECLI:IT:CASS:2003:22490PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1- II tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 17.12.2001, revocava due sentenze di condanna a carico di T. D. per delitti tributari previsti dagli artt. 1 e 2 legge 516/1982 perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e dichiarava l'estinzione del delitto di bancarotta previsto dagli artt. 216 e 219 legge fallimentare ai sensi dell'art. 445 c. p.p., essendo positivamente decorsi cinque anni dalla sentenza che applicò la pena su richiesta concorde delle parti ex art. 444, con conseguente cessazione di ogni effetto penale. Per conseguenza il giudice, "visto l'art. 687 c. p.p." disponeva "l'eliminazione della iscrizione delle sentenze suindicate dal casellario giudiziale". A seguito di tale ordinanza, l'ufficio del casellario procedeva all'eliminazione delle due revocate sentenze relative ai delitti tributari, ma non eliminava la sentenza di applic…
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