Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22884 del 13 giugno 2002

ECLI:IT:CASS:2002:22884PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La motivazione del decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali deve essere adeguatamente formulata dal giudice di merito in relazione ai presupposti di legge, senza che il giudice di legittimità possa sindacare la correttezza della valutazione dei fatti e delle prove, essendo tale verifica riservata al solo giudice di merito. Il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso unicamente per violazione di legge, non anche per vizio di motivazione, in quanto la natura cautelare e preventiva di tali misure non richiede un accertamento di responsabilità penale, ma una valutazione della pericolosità sociale del soggetto e della provenienza illecita dei beni, sulla base di elementi indiziari e sintomatici, la cui correttezza logica non è sindacabile in sede di legittimità. Il giudice di cassazione deve pertanto limitarsi a verificare la conformità del provvedimento impugnato alle norme di legge che disciplinano i presupposti e le condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione, senza poter riesaminare il merito della valutazione compiuta dal giudice di merito.

Sentenza completa

1 - Il 20.11.97 il Tribunale di Reggio C. ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, per 4 anni, e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza con la cauzione di L. 3.000.000 nei confronti di A. D., nonché le stesse misure per 3 anni e la cauzione di L. 2.000.000 nei confronti di A. A. Ha altresì disposto la confisca di beni immobili, già sottoposti a sequestro cautelare, in un caso in numero di 10, intestati ad A. D. ed alla moglie A. G.
I due prevenuti e la terza interessata proponevano appello.
La Corte d'Appello ha accolto integralmente l'appello di A. A., rigettando la proposta di applicazione delle misure personale e patrimoniale nei suoi confronti, e confermato la misura personale nei confronti di A. D. e la confisca su 7 immobili.
Con ricorso comune del difensore per A. D. ed A. G. si denuncia: 1°- violazione artt. 2-2ter l. 575/1965 -vizio di motivazione, in punto di appartenenza ad una cosca mafiosa- attualità della …

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